Sciopero Nazionale dei medici. Durerà 24 ore; la data – “ANAAO ASSOMED e CIMO-FESMED proclamano una prima giornata di sciopero nazionale MARTEDI 5 DICEMBRE 2023 per protestare contro la manovra economica per il 2024.

«Le misure contenute nella legge di bilancio in discussione al Senato – dichiarano Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed, e Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed – non sono in grado né di risollevare il Servizio sanitario nazionale dalla grave crisi in cui si trova né di soddisfare le richieste della categoria che rappresentiamo.

Dalla manovra ci saremmo aspettati un intervento sull’indennità di specificità medica e sanitaria per garantire un aumento degli stipendi di tutti i dirigenti e frenare dunque la fuga dei professionisti verso l’estero e il privato, e invece si è deciso di aumentare le retribuzioni delle prestazioni aggiuntive per abbattere le liste d’attesa, misura che è destinata a non produrre risultati concreti.

Ci saremmo aspettati uno sblocco, anche parziale, del tetto alla spesa per il personale sanitario e un piano straordinario di assunzioni, e invece nessuno ne fa nemmeno cenno.

Ci saremmo aspettati risorse adeguate per il rinnovo dei contratti, e invece scopriamo che i 2,3 miliardi previsti sono messi a disposizione per l’intero comparto sanità, quindi briciole per tutti».

«Dopo tante parole e belle intenzioni, ci saremmo dunque aspettati un vero cambio di rotta che mettesse al centro il Servizio sanitario nazionale, e invece siamo stati bersagliati dal taglio dell’assegno previdenziale compreso tra il 5% e il 25% all’anno, una stangata che colpisce circa 50.000 dipendenti. E non ci tranquillizzano le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da esponenti del Governo in merito a possibili modifiche parziali del provvedimento, e non alla sua completa eliminazione».

«Infine, come se non bastasse, non abbiamo più notizie dei lavori della Commissione del Ministro Nordio sulla depenalizzazione dell’atto medico. Per noi questo è un aspetto fondamentale che rivendichiamo con forza perché abbiamo bisogno di restituire maggiore serenità ai medici e ridurre il ricorso alla medicina difensiva».

«Al Governo chiediamo un segnale di coraggio – concludono i leader sindacali – per dare il giusto riconoscimento ai medici e dirigenti del Ssn. E per evitare il collasso della sanità che deve rimanere pubblica per garantire a tutti il diritto alla tutela della salute».

«Misureremo nei prossimi giorni la reale disponibilità del Governo, non solo a parole, pronti a mitigare o inasprire la protesta anche con altre eventuali giornate di sciopero da proclamare nel rispetto della normativa vigente».” Lo comunica ANAAO in una nota.

Diritto allo sciopero dei medici

Art. 17 
                  Esercizio del diritto di sciopero 
      Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 
    1.  Nel  campo  dell'assistenza   di   medicina   generale   sono
prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art.  2,
comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata  ai
malati terminali  e  nel  campo  della  continuita'  assistenziale  e
dell'emergenza sanitaria territoriale, gli  interventi  di  cui  agli
artt. 53 e 66, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici. 
    2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso  di  sciopero  della
categoria dei medici di medicina generale  convenzionati,  continuano
ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di  cui  ai
commi 7 e 8. 
    3. Il  diritto  di  sciopero  dei  medici  di  medicina  generale
convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15  giorni.  I
soggetti che promuovono lo sciopero,  contestualmente  al  preavviso,
indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 
    4. I medici di medicina generale che si astengono dal  lavoro  in
violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da
valutare ai sensi dell'art. 13. 
    5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
    a) nel mese di agosto; 
    b) nei cinque giorni  che  precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono   le   consultazioni   elettorali   europee,   nazionali    e
referendarie; 
    c) nei cinque giorni  che  precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono  le  consultazioni  elettorali   regionali,   provinciali   e
comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; 
    d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;; 
    e) nei giorni dal giovedi'  antecedente  la  Pasqua  al  martedi'
successivo. 
    6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare  gravita'  o
di  calamita'  naturali  gli   scioperi   dichiarati   si   intendono
immediatamente sospesi. 
    7. In conformita' agli accordi di  cui  al  comma  successivo  le
Aziende individuano,  in  occasione  degli  scioperi  dei  medici  di
continuita' assistenziale e di emergenza  sanitaria  territoriale,  i
nominativi dei  medici  tenuti  alle  prestazioni  indispensabili  ed
esonerati dallo sciopero  stesso,  comunicando  cinque  giorni  prima
della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi  nei
contingenti, come sopra individuati,  alle  organizzazioni  sindacali
locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto
di  esprimere,  entro  ventiquattro   ore   dalla   ricezione   della
comunicazione, la volonta' di  aderire  allo  sciopero  chiedendo  la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 
    8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente
della  Repubblica  che  rende  esecutivo  l'accordo  sono  stabiliti,
relativamente  al  personale  di  continuita'  assistenziale   e   di
emergenza sanitaria, con  apposite  intese  a  livello  regionale,  i
criteri per la determinazione di contingenti di personale  medico  da
esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di  categoria  al
fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 1,
nonche' per la loro distribuzione territoriale. 
          Nota all'art. 17:
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art. 2 della legge n.
          146/1990 e' il seguente: "Le amministrazioni e  le  imprese
          erogatrici   dei  servizi,  nel  rispetto  del  diritto  di
          sciopero e delle finalita' indicate dal comma  2  dell"art.
          1,  ed  in  relazione  alla  natura  del  servizio  ed alle
          esigenze  della    sicurezza,  concordano,  nei   contratti
          collettivi  o  negli  accordi  di cui alla   legge 29 marzo
          1983, n.  93,  nonche'  nei  regolamenti  di  servizio,  da
          emanarsi   in  base  agli  accordi  con  le  rappresentanze
          sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del
          personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite
          le   organizzazioni   degli    utenti,    le    prestazioni
          indispensabili  che  sono tenute ad assicurare, nell'ambito
          dei servizi di cui all'art. 1, le modalita" e le  procedure
          di  erogazione  e  le altre misure dirette a consentire gli
          adempimenti di cui al comma 1 del presente  articolo.  Tali
          misure  possono  disporre  l'astensione  dallo  sciopero di
          quote strettamente necessarie  di  lavoratori  tenuti  alle
          prestazioni  ed  indicare,  in  tale caso, le modalita" per
          l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono
          disporre forme di erogazione periodica. Le  amministrazioni
          e  le  imprese  erogatrici  dei  servizi  di trasporto sono
          tenute  a  comunicare  agli  utenti,  contestualmente  alla
          pubblicazione  degli  orari  dei servizi ordinari, l"elenco
          dei servizi che saranno   garantiti  comunque  in  caso  di
          sciopero  e i relativi orari, come risultano definiti dagli
          accordi previsti al presente comma".