Sciopero Nazionale dei medici. Durerà 24 ore; la data – “ANAAO ASSOMED e CIMO-FESMED proclamano una prima giornata di sciopero nazionale MARTEDI 5 DICEMBRE 2023 per protestare contro la manovra economica per il 2024.
«Le misure contenute nella legge di bilancio in discussione al Senato – dichiarano Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed, e Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed – non sono in grado né di risollevare il Servizio sanitario nazionale dalla grave crisi in cui si trova né di soddisfare le richieste della categoria che rappresentiamo.
Dalla manovra ci saremmo aspettati un intervento sull’indennità di specificità medica e sanitaria per garantire un aumento degli stipendi di tutti i dirigenti e frenare dunque la fuga dei professionisti verso l’estero e il privato, e invece si è deciso di aumentare le retribuzioni delle prestazioni aggiuntive per abbattere le liste d’attesa, misura che è destinata a non produrre risultati concreti.
Ci saremmo aspettati uno sblocco, anche parziale, del tetto alla spesa per il personale sanitario e un piano straordinario di assunzioni, e invece nessuno ne fa nemmeno cenno.
Ci saremmo aspettati risorse adeguate per il rinnovo dei contratti, e invece scopriamo che i 2,3 miliardi previsti sono messi a disposizione per l’intero comparto sanità, quindi briciole per tutti».
«Dopo tante parole e belle intenzioni, ci saremmo dunque aspettati un vero cambio di rotta che mettesse al centro il Servizio sanitario nazionale, e invece siamo stati bersagliati dal taglio dell’assegno previdenziale compreso tra il 5% e il 25% all’anno, una stangata che colpisce circa 50.000 dipendenti. E non ci tranquillizzano le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da esponenti del Governo in merito a possibili modifiche parziali del provvedimento, e non alla sua completa eliminazione».
«Infine, come se non bastasse, non abbiamo più notizie dei lavori della Commissione del Ministro Nordio sulla depenalizzazione dell’atto medico. Per noi questo è un aspetto fondamentale che rivendichiamo con forza perché abbiamo bisogno di restituire maggiore serenità ai medici e ridurre il ricorso alla medicina difensiva».
«Al Governo chiediamo un segnale di coraggio – concludono i leader sindacali – per dare il giusto riconoscimento ai medici e dirigenti del Ssn. E per evitare il collasso della sanità che deve rimanere pubblica per garantire a tutti il diritto alla tutela della salute».
«Misureremo nei prossimi giorni la reale disponibilità del Governo, non solo a parole, pronti a mitigare o inasprire la protesta anche con altre eventuali giornate di sciopero da proclamare nel rispetto della normativa vigente».” Lo comunica ANAAO in una nota.
Diritto allo sciopero dei medici
Art. 17 Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nel campo dell'assistenza di medicina generale sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali e nel campo della continuita' assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale, gli interventi di cui agli artt. 53 e 66, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 8. 3. Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 13. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi. 7. In conformita' agli accordi di cui al comma successivo le Aziende individuano, in occasione degli scioperi dei medici di continuita' assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sono stabiliti, relativamente al personale di continuita' assistenziale e di emergenza sanitaria, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 1, nonche' per la loro distribuzione territoriale.
Nota all'art. 17: - Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990 e' il seguente: "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma 2 dell"art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalita" e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tale caso, le modalita" per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l"elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma".