Da qualche giorno il grande campo che costeggia la strada per accedere alla spiaggia dei Sassolini a Monte d’Oro, Scauri, è stato ripulito dai proprietari ma il lavoro di pulizia del terreno ha fatto emergere i tanti sacchi di immondizia che sono stati gettati nel terreno, alcuni dei quali sono stati addirittura bruciati. La proprietà è privata e si trova a ridosso del Parco di Gianola e dunque la sua vegetazione dovrebbe essere protetta. Ma non è l’unico luogo dove sono stati gettati enormi sacchi della spazzatura. Basta costeggiare la strada all’inizio di Via Benedetto Mastantuono, che porta a Pulcherini, per trovare al margine della stessa, gettati in un fosso di un terreno privato, enormi sacchi neri contenenti all’interno foglie secche e altro materiale derivante da potature e sfalcio dell’erba. Stiamo parlando di posti straordinari immersi nel verde dove il cemento non ha prevalso. E ancora una volta le frazioni di Minturno, quali Santa Maria Infante e Pulcherini, diventano una grande discarica dove nascondere la nostra inciviltà invece di renderle il nostro tesoro più grande. Sono ancora tanti e troppi i rifiuti abbandonati sul tutto territorio comunale che ci suggeriscono una mancata sensibilità sull’argomento ambientale e che forse la raccolta differenziata, attivata ormai da tre anni e che ha portato a grandi risultati, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, che ricordiamo ancora una volta, posso essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) di Recillo a Scauri, ancora non sia un comportamento automatico. Il grado di civiltà di un popolo si misura soprattutto sul rispetto dei propri luoghi, insomma chi butterebbe i rifiuti nella casa dove vive? Senza pensare poi ai danni che si possono creare all’ambiente in caso di combustione di plastiche e altri materiali tossici.
COSA PREVEDE LA LEGGE
Ma chi, secondo la legge, è il soggetto tenuto alla rimozione dei rifiuti abbandonati?
La fattispecie dell’abbandono dei rifiuti è prevista dall’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale, di seguito “d.lgs. 152/06”), rubricato “Divieto di abbandono” , tale disposizione stabilisce, al primo comma, che l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’ inoltre vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Dalla lettura di tale disposizione emerge come l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati, e di ripristino dei luoghi, incomba sull’autore dell’abbandono, in solido con il proprietario dell’area (o con il titolare di un altro diritto reale o personale di godimento, si pensi, al caso dell’affittuario o del locatore), ma solo laddove in capo a quest’ultimo possa essere rinvenuta una responsabilità a titolo di dolo o quantomeno di colpa.
ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI SOGGETTI NON IDENTIFICABILI E LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO
I dubbi maggiori si sono posti in relazione ai casi di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non identificati e non altrimenti identificabili rispetto ai quali, al fine di veder rimossi i rifiuti, i Sindaci hanno spesso adottato ordinanze ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/06, imponendo ai proprietari dell’area di ripristinare lo stato dei luoghi. Ciò che, in concreto, ha condotto la giurisprudenza a definire e delineare i contorni del concetto di “colpa”, richiesta dall’art. 192 quale elemento soggettivo minimo (in alternativa al dolo) per legittimare un’ordinanza sindacale di rimozione emanata nei confronti del proprietario di un’area oggetto di abbandono di rifiuti. Una condotta omissiva può infatti dare luogo a ipotesi di responsabilità solo ove sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Dunque, prima dell’azione dell’ordinanza, il Comune dovrebbe instaurare un contraddittorio con il proprietario per verificare: da quando tempo non coltivava, da quando non vi si recava, in che modo intendeva utilizzarlo, la tipologia di recinzione del fondo adottato dal proprietario, al fine di “valutare se il proprietario si sia realmente disinteressato alle sorti del fondo, dandone conto del convincimento raggiunto nella motivazione del provvedimento”. Solo in caso di esito positivo dell’accertamento, il Sindaco potrà ordinare al proprietario di rimuovere, a sua cura e spese, i rifiuti illecitamente abbandonati. Infine, in caso di inadempimento all’ordine, il destinatario incorrerà nella sanzione penale prevista dall’art. 255 comma 3 d. lgs. 152/2006, ed il Comune procederà alla rimozione “in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.