La materia dei rimborsi nel caso di cancellazione di viaggi o eventi causa COVID è forse quella che più di ogni altra sta vedendo continue modifiche ed interpretazioni.
Proprio per questo, dobbiamo stare molto attenti.
Innanzitutto è necessario chiarire che le nuove disposizioni si applicano solo per le cancellazioni determinate dall’epidemia da Covid-19 e che il “voucher” proposto dall’agenzia a causa della cancellazione da parte di operatori di viaggi, crociere e, in generale, pacchetti turistici o eventi non richiede l’accettazione del consumatore.
Perciò, il consumatore si vedrà rimborsato il prezzo del servizio in voucher con validità di 18 mesi dall’emissione. Decorso tale termine, in luogo del voucher non usufruito, è corrisposto entro quattordici giorni dalla scadenza il rimborso dell’importo versato. Lo stesso vale nel caso in cui il consumatore sia impossibilitato a partire o a partecipare ad un evento a causa di un provvedimento dell’autorità o perché si trova in quarantena. In tal caso, però, è necessario comunicare la propria impossibilità entro 30 giorni dalla cessazione della causa impeditiva.
Attenzione, perché se la rinuncia è volontaria e non determinata da provvedimenti restrittivi delle autorità, non si ha diritto al rimborso. Anzi, l’eventuale recesso sarà regolato dalle condizioni contrattuali accettate al momento dell’acquisto e il viaggiatore sarà tenuto al pagamento di penali se previste.
Una ulteriore attenzione va ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, in quanto il rimborso non è automatico e deve essere richiesto sei mesi prima della scadenza.
Invece, per i pacchetti turistici sappiate che è facoltà dell’operatore proporre pacchetti sostitutivi in luogo di voucher o rimborsi e che se avete pagato solo un acconto non siete obbligati a saldare il costo totale del pacchetto, ma potete pretendere un voucher di importo corrispondente all’acconto versato.
Per quanto riguarda gli eventi culturali, ricordate che per ottenere il voucher bisogna presentare apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore allegando il relativo titolo di acquisto entro 30 giorni dall’impossibilità sopravvenuta o cancellazione. Invece, per i concerti di musica leggera gli organizzatori procederanno automaticamente al rimborso in caso di impossibilità di rinvio ad altra data.
Anche per i viaggi di istruzione è previsto il rimborso o emissione di un voucher con validità di 18 mesi. Tuttavia, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, dovrà essere corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata.