“In merito agli avviati lavori di installazione dell’antenna radiomobile in località Santo Janni-Gianola si da comunicazione che gli Uffici del settore di riferimento con Ordinanza del 16 aprile 2020 hanno ordinato la demolizione delle opere realizzate e riscontrate nei sopralluoghi per le carenze del titolo abilitativo.
L’Ordinanza è stata notificata al Direttore dei Lavori, ai titolari del lotto e alle Società che avevano effettuato richiesta, i quali avranno tempo 45 giorni per ottemperare.
Analogamente sono state effettuate le verifiche in merito ad analoga istanza di realizzazione di un’antenna in località S. Croce nei confronti del titolare del lotto e delle società che ne hanno fatto richiesta e, avendone iniziato i lavori, sono stati per il momento diffidati alla prosecuzione degli stessi, in quanto la comunicazione inviata è da ritenersi non perfezionata e pertanto priva di efficacia abilitativa.
Sono state altresì comminate sanzioni pecuniarie a carico dei titolari.
L’Amministrazione Comunale, come già avuto modo di riferire, nonostante la normativa e la giurisprudenza diventata particolarmente insidiosa in merito alla facilitazione di nuove installazioni di questo tipo di apparati, avendole equiparate a installazioni di pubblica utilità, ha da subito posto in essere una regolamentazione che avesse il giusto principio di proporzionalità a tutela del territorio formiano, facendo salvo ogni vincolo sovraordinato a maggior tutela della cittadinanza e, mettendo in atto attività istruttorie da parte degli uffici, particolarmente attenzionate e tendenti alla salvaguardia del territorio e dei cittadini.
Si coglie l’occasione pertanto per ribadire che l’Amministrazione vuole affermare un principio di salvaguardia del territorio e dei cittadini, per tutte le richieste di installazione di tale tipo di apparati, che pretendono di ricadere a pioggia sul territorio formiano.
Infatti in base alle disposizioni di cui al Regolamento per la localizzazione degli impianti di stazione radio base nel territorio comunale, adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale del 26.10.2018 ed approvato, in via definitiva, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29.07.2019, in particolare con l’art. 9 punto 1, si subordinano le attività di nuova installazione alla presentazione di un Programma di sviluppo della rete, corredata da una articolata documentazione tecnica afferenti sia gli impianti esistenti che di ricerca di nuove localizzazioni. Tale programmazione è finalizzata al coordinamento dei piani di sviluppo di tutti gli operatori telefonici al fine di concentrare e minimizzare l’impatto e la proliferazione di antenne, installazioni e quanto altro conseguente.
Questo disposto è maggiormente riferito agli impianti menzionati in quanto ricadenti in ambiti periferici della città, ovvero Gianola, Santo Janni, Santa Croce che sono stati, e sono tuttora, oggetto di particolare interesse da parte di diverse compagnie telefoniche motivo per cui, risiede in capo alla Amministrazione, l’obbligo di vigilare per coniugare l’esigenza di garantire il servizio pubblico, cui gli impianti in questione sono preposti, con quello di pari rango del governo del territorio e non già soltanto della corretta declinazione dei principi comunitari di precauzione, rispetto ai potenziali effetti derivanti da una concentrazione di onde elettromagnetiche e del contenimento dell’uso del suolo a fini di trasformazioni edilizie ed urbanistiche.
In coerenza con tali principi, finalità e obblighi di tutela di rango costituzionale, ove tecnicamente possibile e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Consiglio Comunale (cfr art. 3 del citato regolamento) ha inteso privilegiare:
– l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
– l’alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per la illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torrifaro, serbatoi idrici, ecc.;
– la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale ;
– la localizzazione di edifici che risultino essere i più alti tra quelli contigui.
Già nei mesi precedenti, in applicazione del regolamento menzionato, gli uffici hanno richiesto agli operatori telefonici di volere trasmettere il prescritto Piano di sviluppo recante l’ampia e dettagliata relazione tecnica asseverata prevista da cui deve risultare l’ottemperanza alle dette disposizioni.
Tutto ciò in quanto, è vero che la normativa corrente e la giurisprudenza continua ad equiparare come opere di interesse pubblico tali apparati, ma con questo occorrerà dimostrare la mancanza di copertura su un determinato territorio che, se già coperto da altro gestore con altre antenne, occorrerà prediligere l’accorpamento di tali apparati e non si potrà certo consentire ad un numero illimitato di gestori di cospargere il territorio, ognuno con la propria antenna in maniera ridondante, in totale spregio di quello che è la tutela del territorio ed in primis la salute dei suoi cittadini”.
L’Assessore all’Urbanistica Patrimonio e Demanio Marittimo – Paolo Mazza