Ai fini della più ampia conoscenza e diffusione per i tecnici professionisti e i cittadini, si rammenta che il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, noto come decreto “CURA ITALIA”, per mitigare gli effetti prodotti sul tessuto sociale, economico e produttivo italiano dalle restrizioni disposte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus Covid-19, ha approvato misure che incidono i procedimenti e le attività tecniche afferenti le pratiche edilizie ed urbanistiche.
In particolare:
- la misura in base alla quale, ai fini del computo dei “termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio”,non si terrà conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (52 giorni) per tutti i procedimenti non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente.
Il differimento dei detti termini si applica anche ai procedimenti che si perfezionano in base al principio del silenzio-assenso allo scadere dei tempi fissati dalla normativa vigente di settore ovvero da quella sul procedimento amministrativo;
- la misurain base alla quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativicomunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano validità fino al 15 giugno 2020.
Per effetto delle misure sopra richiamate si precisa che:
– in applicazione al disposto normativo emergenziale, per tutte le procedure amministrative relative ai titoli edilizi, avviate su istanza di parte e non concluse a fare data dal 23 febbraio 2020, ovvero avviate successivamente a tale data, i previsti e correlati termini sono da ritenersi differiti per la durata di 52 giorni ovvero per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo i procedimenti per cui opera detto differimento sono:
–il rilascio del permesso di costruire e la relativa data inizio lavori;
–la presentazione della comunicazione di inizio dei lavori;
– la scadenza di Permessi di costruire (PdC), SCIA e SCIA alternativa, CILA;
– l’integrazione delle pratiche in caso di richieste di adempimenti;
– il pagamento delle rate del contributo di costruzione;
– le ingiunzioni per demolizioni, pagamento sanzioni ed escussione delle polizze fidejussorie a garanzia;
– le segnalazioni certificate di agibilità;
– tutti i titoli abilitativi (PdC, SCIA e SCIA alternativa, CILA) la cui scadenza era prevista nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono da ritenersi validi fino alla data del 15 giugno 2020.
Restano salve l’istruttoria e la verifica delle procedure che, a giudizio degli Uffici comunali competenti – che, sebbene con le limitazioni e le precauzioni vigenti continuano ad operare – necessitano di essere esperite per motivi particolari di interesse pubblico ovvero ove sussistano elementi evidenti di dubbia legittimità edilizia ed urbanistica.
Le precisazioni operative di cui sopra saranno tempestivamente aggiornate via via che interverranno nuove misure governative ovvero laddove, compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Comune dovesse deliberare di integrare dette misure per favorire il superamento della crisi in atto, al protrarsi della stessa, facendo leva su un segmento dell’economia, locale e nazionale, importante quale è quello edilizio.
L’Assessore all’Urbanistica
Ing. Paolo Mazza