Il Vice Sindaco Beniamino Maschietto informa la cittadinanza di aver emanato nella giornata di ieri, 12 Agosto, l’Ordinanza sindacale 48 che dispone esclusivamente per la notte tra il 14 e il 15 Agosto prossimi, in deroga ad analogo provvedimento (n. 47 dell’8 Agosto u.s.), che l’orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago situati sul territorio del Comune di Fondi – compresi quelli ubicati sul demanio marittimo e fatta eccezione per quelli collocati nelle Aree di Servizio – sia svincolato dai limiti imposti dalla citata Ordinanza. Il provvedimento è stato emanato dopo aver valutato l’oggettivo miglioramento della situazione epidemiologica nel Lazio e nella città di Fondi, che attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in notevole decremento, e considerando che la stagione estiva permette la fruizione di maggiori spazi all’aperto più sicuri ai fini del rispetto delle norme anti contagio. Restano comunque valide tutte le prescrizioni normative anticontagio. La violazione delle stesse comporterà l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Nel contempo il Vice Sindaco Beniamino Maschietto rende noto di aver emanato in data 12 Agosto u.s. anche una specifica Ordinanza 49, valevole per tutte le spiagge del comune di Fondi per i giorni 14 e 15 Agosto 2020, di divieto di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò, autonome manifestazioni e spettacoli di qualunque tipo se non espressamente autorizzati dalle competenti autorità, peraltro già vietati durante la stazione balneare dall’Ordinanza 82 del 30 Aprile 2018.
Considerato che negli anni scorsi sulle spiagge del litorale hanno avuto luogo analoghe attività senza preavviso alcuno alle autorità locali e prive pertanto di qualsiasi titolo autorizzativo, e tenuto conto che il considerevole afflusso di avventori può creare assembramenti in contrasto con le disposizioni vigenti volte a limitare il contagio da Covid-19 e può altresì provocare seri pericoli per l’incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell’ambiente, si è ritenuto per motivi di sicurezza pubblica ed eventuali emergenze sanitarie doversi intervenire al fine di prevenire gli inconvenienti succitati.
Infatti, durante lo svolgimento delle suddette manifestazioni non autorizzate si è reso necessario in più occasioni il soccorso dei sanitari e delle Forze dell’Ordine, che hanno riscontrato difficoltà a intervenire in maniera celere a causa sia del traffico caotico che delle cosiddette “soste selvagge” nelle zone contigue all’arenile.
In caso di inottemperanza si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 19/2020, convertito dalla L. 35/2020. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nell’Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 ad Euro 1.000.