CORTE DI CASSAZIONE: E’ POSSIBILE IL CUMULO DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – “Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dalla Riforma Cartabia troviamo la possibilità di
inserire la domanda di divorzio all’interno della causa di separazione giudiziale, attuando così
una unione dei due procedimenti.

Tuttavia, per sancire il divorzio sarà necessario il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza tra i coniugi.

La possibilità di un procedimento unitario in materia famiglia, disciplinato dall’art. 473-
bis 49 c.p.c., prevista dalla Riforma Cartabia soltanto per i giudizi contenziosi, ha fin da subito
sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico
procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Questi dubbi riguardavano l’indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi tra i coniugi. Ed infatti,
secondo la dottrina contraria all’unione delle domande, si tratterebbe di “patti prematrimoniali”
volti a incidere sugli effetti dell’eventuale futuro divorzio e quindi nulli, ai sensi dell’art. 160 c.c.
(in forza del quale “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge
per effetto del matrimonio”). Inoltre i predetti diritti, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero
ancora sorti.
La Corte di Cassazione è intervenuta su questo contrasto interpretativo in tema di famiglia con
l’ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727, decidendo sulla facoltà di presentare
contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, in caso di consenso dei
coniugi.


Con la predetta ordinanza, la Suprema Corte ha confermato l’ammissibilità di tale novità
procedurale stabilendo che: “nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis. 51 c.p.c., è
ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di
separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
.


La Cassazione ha motivato la propria decisione sulla ratio della Riforma Cartabia che, in primo
luogo, mira a realizzare un “risparmio delle energie processuali”, nonchè, sulla
valorizzazione dell’autonomia negoziale dei coniugi.


Inoltre, le argomentazioni della Cassazione si basano sulla non influenza del cumulo sul
c.d. “carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo, unitario, dei coniugi
sull’intero assetto delle condizioni, che regolamenteranno oltre alla crisi anche la loro
vita futura, pur sempre sottoposto al complessivo vaglio del Tribunale”
.” Lo comunica l’Avvocato F. Somma in una nota stampa