L’AIFA, in una nota stampa comunica: “Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’AIFA, nella riunione del 7-9 settembre 2021, ha espresso il proprio parere sulla somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino contro il COVID-19, rispondendo ai quesiti posti dal Ministero della Salute. Il CTS rileva che la priorità della campagna vaccinale resta il raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale con il completamento dei corsi vaccinali attualmente autorizzati per ridurre la circolazione del virus, lo sviluppo di varianti e prevenire efficacemente l’insorgenza di malattie gravi e decessi.

Il CTS ritiene opportuno, in attesa dell’autorizzazione dell’EMA, rendere disponibili i vaccini Comirnaty e Spikevax:

  • come dose aggiuntiva di vaccino COVID-19, almeno 28 giorni dopo l’ultima somministrazione, per completare il ciclo di vaccinazione in adulti e adolescenti di età >12 anni (vaccino Comirnaty) o >18 anni (vaccino Spikevax) in condizioni di immunosoppressione clinicamente rilevanti. I riceventi di trapianto di organi solidi e i soggetti immunocompromessi comparabilmente (in base alla valutazione clinica) rientrano in questa categoria;
  • come dose di richiamo , al fine di mantenere un’efficace risposta immunitaria al vaccino dopo il completamento del ciclo vaccinale, almeno 6 mesi dopo l’ultima somministrazione, negli anziani (>80 anni) e nei pazienti ricoverati in case di cura. Questa opzione può essere messa a disposizione anche degli operatori sanitari, a seconda del livello di esposizione all’infezione, del rischio individuale di sviluppare forme gravi di COVID-19 e in accordo con la strategia generale della campagna vaccinale.

Per quanto riguarda la dose aggiuntiva, è prevista la somministrazione di uno dei due vaccini mRNA autorizzati in Italia (Comirnaty e Spikevax).

Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, riunito in seduta straordinaria il 9 settembre 2021, ha approvato l’inserimento della dose aggiuntiva dei vaccini Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna) nell’elenco dei medicinali previsto dalla Legge 648/96.

Il provvedimento ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”