La Confconsumatori di Minturno attraverso il responsabile provinciale, Franco Conte, comunica: “Note scritte a mano, scadenza incomprensibile e nessun foglio informativo. Nuova vittoria ottenuta da Confconsumatori in materia di buoni fruttiferi postali presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (Abf) che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno relativo a buoni fruttiferi considerati prescritti da Poste Italiane.
TROPPE LACUNE SUL BUONO – Nell’agosto del 2001 un risparmiatore di Roma aveva acquistato, dei buoni dell’importo complessivo di 2.582,28 € sui quali compariva la nota, scritta semplicemente a mano, “serie AA2”. Inoltre, detti buoni non contenevano alcun elemento dal quale si potesse evincere la data di scadenza: di fatto non era possibile comprendere la loro durata in quanto, tra l’altro, non era mai stato consegnato alcun foglio informativo e/o documento illustrativo del buono, che consentisse di far valere validamente i propri diritti. Il risparmiatore convinto di possedere dei Buoni Postali ventennali, recatosi nell’ufficio postale, nel 2021 aveva ricevuto il rifiuto dell’impiegato che gli diceva che il buono si era prescritto nel dicembre 2018.
DAL RECLAMO ALL’ABF – Il risparmiatore si era quindi rivolto a Confconsumatori: tramite l’associazione aveva, quindi, inviato un primo reclamo a Poste Italiane, e in un secondo momento, in mancanza di riscontro, sempre assistito da Confconsumatori, aveva deciso di portare la questione dinnanzi all’ABF. L’Arbitro, del Collegio di Roma, conrecente decisione, ha accolto il ricorso, disponendo il pagamento dei buoni a titolo di risarcimento danni per l’inadempimento contrattuale.
«L’Arbitro Bancario e Finanziario ha riconosciuto la tesi da sempre portata avanti da Confconsumatori: il diritto al risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l’inottemperanza da parte di Poste Italiane al dovere di informazione. Il Collegio si è attenuto a quanto è stato già rilevato dal Collegio di Coordinamento, e cioè che la mancata indicazione della scadenza sul buono, e quindi la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo, cagiona un danno mediante la violazione del dovere di informazione».“