L’Avvocato Emilio Polidoro, assistito fattivamente e concretamente dalla collega avvocato Alessandra Morelli, ha ottenuto una brillante vittoria legale che può essere un importante precedente per casi analoghi in futuro. Riguarda in particolare gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. La Corte dei Conti Campana con sentenza n. 471/2020 del 09/06/2022 ha confermato quanto previsto dal ricorso presentato dall’Avv. Emilio Polidoro circa il diritto di un carabiniere a vedersi Accertato il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 e per l’effetto è stato Condannato l’ente convenuto INPS al pagamento delle somme arretrate comprensive degli accessori di legge. Nella sistematica legislativa del d.P.R. n. 1092/73 vi è un evidente richiamo – ma non un parallelismo – fra gli artt. 42/44 (previsione del trattamento normale di pensione e relativa misura del quantum pensionistico del personale civile) e gli artt. 52/54 (previsione del trattamento normale di pensione e relativa misura del quantum pensionistico del personale militare) del d.P.R. n. 1092/1973, va osservato, che l’art. 54, ai commi n. 1 e n. 2, stabilisce indubitabilmente per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello stabilito per il personale civile disciplinato all’art. 44 del medesimo testo unico, prevedendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Secondo la Corte dei Conti, Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ: “La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”. Sulla base di tali assunti è stato incardinato ricorso presso la competente Corte dei Conti della Campania, e nelle more del processo l’INPS ha riconosciuto l’errore e liquidato nella mensilità di aprile al ricorrente quanto spettante a fronte del ricalcolo (circa € 5.000,00 di arretrati, oltre ad un aumento sul rateo pensionistico mensile di circa 90€). Estrema contentezza viene espressa dal legale Polidoro, il quale ha già incardinato presso la Corte dei Conti del Lazio altri ricorsi per i medesimi motivi e spera, quindi, a seguito di questa ultima importante sentenza di far riconoscere il medesimo diritto ad altri Carabinieri delle nostre zone: “la sentenza della Corte dei Conti Campana conferma un importante studio circa il diritto pensionistico dei carabinieri che possono vantare un diritto al ricalcolo e vedere aumentata la propria pensione mensile. Vi sono stati dubbi interpretativi ma questa sentenza ha accolto le rimostranze del ricorso assicurando quanto previsto dall’ art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Ora si confida che anche la Corte dei Conti del Lazio adotti il medesimo provvedimento per i ricorsi già pendenti per gli stessi motivi.”