Discesa al mare: un diritto e rifiutare il pagamento di qualsiasi pedaggio – Siamo ormai giunti al mese di giugno, la stagione estiva turistica – balneare entra nel vivo, dopo un mese di maggio travagliato a livello atmosferico. In questo numero del nostro magazine parleremo del mare e del rapporto di noi tutti con l’acqua salata. L’Unione Nazionale Consumatori ci ricorda che l’accesso al mare è libero e gratuito: gli stabilimenti balneari devono consentire l’accesso e transito gratuito per il raggiungimento della battigia, anche al fine della balneazione, ma alcuni gestori provano a far pagare l’accesso ai bagnanti che vogliono raggiungere la riva, o semplicemente transitare.
Si tratta di un vero e proprio abuso che non tiene conto del fatto che la spiaggia è un bene pubblico, appartiene al demanio anche se è data in concessione agli stabilimenti balneari. Impedirne l’accesso o chiedere un pagamento è quindi una violazione di legge. Se si usufruisce dei servizi messi a disposizioni del lido, come per esempio ombrellone, sdraio, docce e cabina, è normale e corretto che il gestore pretenda il pagamento. Ma chi vuole semplicemente raggiungere il mare per fare un bagno passando dallo stabilimento balneare non deve pagare alcun ticket d’ingresso.
Oltre all’articolo 11 della legge n. 217 del 2011 che prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”, la legge n. 296 del 2006 stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. Per battigia si intende la striscia di sabbia su cui l’onda va a infrangersi.
Insomma l’accesso al mare è libero e per fare un bagno non si deve pagare nulla. Se, quindi, non fanno passare attraverso lo stabilimento balneare per raggiungere il mare e fare il bagno o tentano di far pagare, allertare direttamente la Polizia Locale o la Guardia Costiera e chiedete un intervento sul posto, così che possano redigere un verbale. Diverso è il discorso per ombrelloni o sdraio. La legge garantisce l’accesso ed il transito gratuito per il raggiungimento della battigia, ma è meno chiara su quello che accade se mi fermo sulla battigia o a pochi metri di distanza.
Infatti, garantisce un generico diritto alla fruizione della battigia non solo ai fini della balneazione (si dice “anche”), ma non chiarisce esattamente cosa si intenda per fruizione, se passeggiare, fermarsi o giocare a palla. Resta il fatto che anche il bagnante, come i titolari degli stabilimenti, devono fare in modo di non impedire agli altri bagnanti l’accesso al mare ed il transito per il raggiungimento della battigia. Se, però, possiamo sicuramente affermare che un ombrellone o una sedia sdraio sono certamente ingombranti e ostacolano il transito, diventa più difficile comprendere perché lo sia anche un asciugamano, magari debitamente piegato o dei vestiti ammucchiati, mentre si fa il bagno. La materia è regolata anche dalle Regioni e dai Comuni.
La legge n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art. 1 comma 254, prevede che siano le Regioni a dover “individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili” e a “individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. Come se non bastasse, poi, ci sono anche le ordinanze dei Comuni.
Molte ordinanze prevedono il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio o anche semplici teli mare, la fascia di 5 metri dalla battigia ed il divieto di permanenza in tale spazio, poiché deve rimanere a disposizione per i mezzi di soccorso. In questo caso, comunque, il divieto vale per tutti, anche per i gestori dello stabilimento, e permane anche se si paga l’ingresso. Certo tali ordinanze non favoriscono chi è solo intenzionato a fare un bagno e poi asciugarsi, ricomporsi e andare via. Comunque nel nostro Golfo di Gaeta sono tanti a chiedere il pagamento per la discesa a mare. Nessuna incertezza: allertare la Guardia Costiera.
ARTICOLO CORRELATO DELLA SCORSA ESTATE: Gaeta: Viva le Fiamme Gialle che sanzionano titolare di convenzione per la balneazione per aver negato ai clienti l’accesso gratuito alla spiaggia – Gaeta: Viva le Fiamme Gialle di Latina che sanzionano titolare di convenzione per la balneazione per aver negato ai clienti l’accesso gratuito alla spiaggia. Chi scrive ha avvertito il bisogno di chiamare il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina Colonnello Umberto Maria Palma per esprimere l’apprezzamento suo personale e dell’associazione Italia Nostra Lazio che ha l’onore di presiedere per esprimere il compiacimento di tutti per la brillante operazione che le Fiamme Gialle hanno condotto a Gaeta ripristinando la certezza del diritto e le regole della convivenza civile. Il comandante trasferirà al reparto che ha operato l’apprezzamento degli organi di informazione e degli ambientalisti. Ed ecco il comunicato ufficiale: “Nell’assolvimento delle demandate funzioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di demanio marittimo e patrimonio dello Stato, i Finanzieri del Comando Provinciale Latina hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un titolare di convenzione con il Comune di Gaeta per l’affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere. Originata da alcune segnalazioni effettuate tramite il servizio di pubblica utilità 117, che lamentavano l’imposizione ad personam, a titolo di “pedaggio” da parte del proprietario del lido, del pagamento di una somma di denaro oscillante tra i due/tre euro per l’accesso alla sottostante spiaggia libera, l’attività ha consentito di riscontrare effettivamente quanto segnalato, appurando l’impossibilità per l’utenza di fruire liberamente e gratuitamente dell’area demaniale marittima. Gli accertamenti esperiti sui contenuti dell’accordo di convenzione tra parte pubblica e privata, nonché gli approfondimenti giuridico-normativi di settore e le ricognizioni in loco, hanno permesso ai militari operanti di riscontrare, oltre alla cennata imposizione di un “pedaggio” per la discesa a mare anche l’esecuzione di “opere” di delimitazione e sbarramento, idonee, ad ostacolare la libera fruizione del bene demaniale, impedendone il godimento al pubblico che non poteva raggiungere la spiaggia. Al gestore del lido sono state contestate le violazioni alle normative di settore, Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) e Regolamento regionale Lazio n. 19/2016, che nel disciplinare la materia impongono in capo al concessionario l’obbligatorietà di garantire il transito libero e gratuito al pubblico per l’accesso alla battigia ed al mare territoriale laddove non esistano accessi alternativi in una fascia territoriale superiore ad un range variabile da metri 150 a metri 300 (limite vigente, ad esempio, per il tratto costiero del Comune di Gaeta). Il servizio concluso in materia demaniale conferma la grande attenzione prestata dalle Fiamme Gialle Pontine alle attività di vigilanza e controllo economico del territorio e alle segnalazioni dei disagi lamentati dai cittadini, i primi a subire le conseguenze degli illeciti economico-finanziari, lesivi delle regole della concorrenza e del mercato”. Clicca qui per continuare a leggere l’articolo.