In data 8 Agosto scorso, attraverso un comunicato stampa a firma del Sindaco, abbiamo appreso che la Giunta Municipale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del primo stralcio di un tratto della pista ciclabile che “dovrebbe” coprire il tratto di strada dal ponte del rio Grande fino alle Terme di Suio. Dopo un’attenta analisi abbiamo riscontrato “qualche” incongruenza che cerchiamo di riportare di seguito. Il progetto della pista ciclabile del comune di Castelforte, risulta essere un primo stralcio di quale progetto generale? In effetti non c’è nessun riferimento ad un progetto generale.
Il progetto in questione è denominato dai progettisti: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO Completamento e realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile su via delle Terme.
Non risulta che sia fattibile un completamento di una cosa che non esiste. Non c’è nessuna pista ciclabile esistente da completare.
È un falso? Il progetto è denominato come progetto definitivo/esecutivo ma non ne ha alcuna delle caratteristiche previste dalla vigente normativa.
A malapena può qualificarsi come studio di fattibilità tecnico economica. Fa parte del progetto una planimetria generale (foto aerea, Google map) che prevede il percorso della pista che parte dal ponte sul Rio Grande (ponte di ferro) sino alle Terme di Suio.
Si suppone che questo sia il tracciato del progetto generale. All’interno il tracciato è diviso in tratti esecutivi, quello che ci interessa partirebbe dal ponte di ferro sino alla piazza della Forma.
Però dagli altri elaborati il tratto in questione partirebbe dall’incrocio con la vecchia via Petrete, poco dopo l’incrocio del cimitero, fino alla Forma. Si rileva che nella tav. 3 del progetto si fa riferimento ad interventi previsti in altri comuni, via Terracina, via Torre Paola.
È un falso? In linea generale è opportuno chiarire che l’intervento prevede una sezione della pista ciclabile pari a ml 1,20, dall’inizio alla fine, consentendo una sola direzione di marcia (va rilevato che In relazione all’ingombro dei ciclisti e delle biciclette, nonché dello spazio per l’equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, misurata tra gli assi delle strisce di margine, nel caso di pista a corsia singola, è pari ad 1,50 metri.).
Cioè chi dalle Petrete vuole andare in bici alla Forma può farlo tranquillamente ma non può ritornare, essendo la pista a senso unico. L’opera prevista è in netto contrasto con le norme vigenti, Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999 emesso da: Ministero dei lavori pubblici, in particolare: prioritariamente doveva essere predisposto un atto di pianificazione (piano della mobilità o strumenti similari), da portare in Consiglio Comunale, dove si prevedevano, in base alle esigenze effettive ed alla fattibilità fisico-economica la realizzazione di piste ciclabili nel territorio comunale.
In questo piano andavano previste, inoltre, le priorità di intervento e le fattibilità economiche con le relative tempistiche. Il predetto decreto 557, all’art. 7 prevede le dimensioni minime delle piste ciclabili: Art. 7. Larghezza delle corsie e degli spartitraffico 1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l’equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, e’ pari ad 1,50 m; tale larghezza e’ riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. 2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile puo’ essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell’itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata. (la riduzione a 1,20 m. è per tutto il percorso non per limitati tratti) 3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei limiti imensionali dei velocipedi fissati dall’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m. Velocità di progetto (Art. 8 dm 557) 1. La velocità di progetto, a cui correlare in particolare le distanze di arresto e quindi le lunghezze di visuale libera, deve essere definita per ciascun tronco delle piste ciclabili, tenuto conto che i ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocità di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del 5% possono raggiungere velocità anche superiori a 40 km/h. 7. Ferme restando le limitazioni valide per tutti i veicoli, comprese quelle inerenti a particolari zone di aree urbane (ad esempio zone con limite di velocità di 30 km/h), specifiche limitazioni di velocità, per singoli tronchi di piste ciclabili, dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato possono indurre situazioni di pericolo per i ciclisti, specialmente se sia risultato impossibile rispettare i criteri e gli standards progettuali precedentemente indicati (per strettoie, curve a raggio minimo precedute da livellette in discesa, ecc.).
Nel merito del progetto si evidenzia che: il tratto A-B è interessato ad un restringimento della carreggiata della strada provinciale in curva e davanti la chiesa; nel tratto B c’è un notevole restringimento della sezione stradale; nei tratti C D e F è prevista la realizzazione ex-novo della pista con incremento della sezione stradale: sono previste occupazioni di terreno? Il computo metrico estimativo è in effetti un sommario di computo da cui non si evincono sui grafici quanto previsto e computato. Inoltre le quantità, con particolare riferimento a quelle degli scavi, non sono congruenti rispetto allo stato dei luoghi: queste previsioni progettuali non sono calabili sul tratto di strada interessata. Infine, c’è da rilevare che non è prevista la messa in opera di segnaletica orizzontale che in una pista ciclabile è un elemento essenziale anche a garantire la sicurezza degli utenti. La voce in elenco prezzi è prevista come nel computo metrico ma a quantità 0!
Il progetto così come previsto non è conforme alle norme e oltretutto deve essere sottoposto all’approvazione dell’Amm.ne Provinciale, proprietaria dell’arteria stradale. Come ammesso nella relazione di progetto via delle Terme ha una sezione “non troppo ampia” in base al carico veicolare. Pertanto l’opera, oltre a non soddisfare la richiesta di mobilità alternativa avendo un solo senso di marcia, non garantisce in nessun modo la pubblica e privata incolumità. Il progetto deve essere validato dal R.U.P. (se ne avrà il coraggio). Per quanto sopra esposto nutriamo seri dubbi che lo stesso possa essere finanziato dalla Regione e pertanto continuerà a far parte del libro dei sogni così come tutte le altre opere più volte annunciate ma mai realizzate.