Il presidente provinciale della Confconsumatori di Latina l’avvocato Franco Conte (di Minturno) informa che la sua Confederazione ha inviato alle compagnie aeree una diffida ai sensi del Codice del Consumo per chiedere il rispetto dei diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento comunitario in seguito a cancellazioni di molti voli avvenute a partire da inizio giugno, senza che fosse concesso in cambio alcun rimborso e dando invece, come unica alternativa, l’emissione di un voucher e senza compensazione pecuniaria.
Come noto, dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione dei passeggeri all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, nel Regno Unito e nell’Irlanda del Nord e, a partire da questa data, le compagnie aeree hanno cancellato alcuni voli invocando, genericamente ed ingiustificatamente come presupposto, l’emergenza Covid-19, limitandosi ad offrire, in caso di mancata riprotezione, il rimborso a mezzo voucher. Si evidenzia che in molti casi i voli in questione erano stati venduti di recente dalle compagnie. A fare chiarezza è intervenuto l’Enac, con proprio comunicato del 18 giugno con il quale ha chiarito che le cancellazioni operate dal 3 giugno scorso non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali delle compagnie. Nel frattempo, la prassi adottata dai vettori ha creato non pochi problemi in quanto è stato negato il rimborso in denaro e non è stata offerta la compensazione pecuniaria. Molti passeggeri poi hanno riscontrato difficoltà a stabilire un contatto con le compagnie al fine di verificare la possibilità di ottenere una riprotezione attendendo per ore la risposta alle telefonate che effettuavano. «Oltre a quanto evidenziato da Enac con i comportamenti adottati dalle compagnie, si è realizzata una sorta di “no show rule rovesciato e d’ufficio”, nel momento in cui le stesse, in presenza di biglietti comprendenti le tratte di andata e ritorno per i quali hanno cancellato il volo di andata, hanno invitato i passeggeri a confermare la partenza per il volo di ritorno. Risulta invece del tutto evidente che la cancellazione del volo di andata comporta automaticamente anche quella del volo di ritorno, sempre ai sensi del Regolamento comunitario n. 261/2004».
Confconsumatori ha quindi inviato una diffida alle compagnie aeree che hanno adottato questa prassi ai sensi dell’art. 140, comma 5, del Codice del Consumo, Decreto Legislativo n. 206/2005, per chiedere il rispetto dei diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento comunitario n. 261/2004, e invitare le compagnie a: 1) Rimborsare il prezzo pieno del biglietto senza nessuna decurtazione, qualora il passeggero non sia stato riprotetto; 2) Corrispondere in ogni caso la compensazione pecuniaria; 3) Adottare idonee misure organizzative al fine di consentire ai passeggeri dei voli cancellati un facile e gratuito contatto con la compagnia al fine di concordare idonea modalità di riprotezione;
- Considerare cancellati dalla compagnia e non rinunciati dal passeggero i voli di ritorno dei biglietti di andata e ritorno per i quali avere cancellato i voli di andata, riconoscendo ai passeggeri i diritti di cui al Regolamento comunitario n. 261/2004 anche per tale tratta. La diffida contiene, infine, l’avvertimento che, trascorsi infruttuosamente quindici giorni, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del Codice del Consumo, sarà intrapresa relativa azione giudiziaria innanzi al Tribunale e sarà segnalata all’Enac la violazione del Regolamento comunitario n. 261/2004 con la richiesta di apertura del relativo procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione della sanzione. «Ancora una volta quella che era un’opportunità per tornare a volare serenamente si è trasformata in una prassi che calpesta i diritti dei passeggeri. Confconsumatori prosegue le proprie battaglie ed invita i viaggiatori a segnalare i soprusi che stanno subendo».