Dobbiamo ancora una volta constatare l’assenza di celebrazioni nel Golfo di Gaeta per la festività dei nonni. In Italia la Festa dei Nonni è stata istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre di ogni anno con la legge 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. Tale ricorrenza è anche danneggiata dal fatto che l’anno scolastico è appena iniziato soltanto da qualche settimana e diventa difficile per i docenti organizzarsi e mobilitare gli studenti sul tema. Occorre programmare sin dall’anno scolastico precedente.
Italia Nostra Onlus e l’Associazione Italiana di Cultura Classica affiliata all’UNESCO si sono confrontati nei mesi scorsi con il sindaco del Comune di Gaeta Cosmo Mitrano e intendono farlo al più presto anche con i primi cittadini di Formia Paola Villa e di Minturno Gerardo Stefanelli per organizzare un premio comprensoriale con relativa tavola rotonda. Premiare coloro che si sono maggiormente distinti nel ruolo di nonno o anche quel nipote che ha dimostrato reale attaccamento ai suoi nonni e agli anziani in genere. Il premio potrebbe anche tenersi a rotazione tra i comuni in modo tale che sia realmente un premio Città del Golfo e ogni comune lo ospiterebbe triennalmente. E parimenti con un progetto scolastico che prepari alla ricorrenza docenti e studenti. Il parlamento italiano ha scelto il 2 ottobre perché la Chiesa Cattolica celebra in tale data gli Angeli Custodi. Nel Martirologio Romano è testualmente scritto: “Memoria dei santi Angeli Custodi, che, chiamati in primo luogo a contemplare il volto di Dio nel suo splendore, furono anche inviati agli uomini dal Signore, per accompagnarli e assisterli con la loro invisibile ma premurosa presenza”.
Tale ricorrenza è stata preferita a quella del 26 luglio quando la Chiesa ricorda Sant’Anna e San Gioacchino, i genitori di Myriam e, quindi, nonni materni di Gesù di Nazareth. È certo che agli Angeli è affidata la custodia degli uomini. I nonni darebbero la vita per i loro nipoti, senza alcuna esitazione. La letteratura mondiale ci offre racconti stupendi sui loro rapporti. Sino al 2005 i nonni non erano citati nei codici italiani in alcun caso. Si parlava di ascendenti nel caso di successioni o di alimenti da corrispondere a minori. Soltanto quattordici anni fa compare ufficialmente nel Paese dei sentimenti il vocabolo di nonno e lo si deve all’introduzione della festa nazionale a loro dedicata. Per quanto poco se ne parli, il codice civile contiene finalmente un articolo dedicato appositamente ai nonni e al loro diritto di vedere i nipoti. Esso recita pressappoco così: i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Se i genitori o chiunque altro ostacola l’esercizio di tale diritto, il nonno può rivolgersi al tribunale (quello del luogo di residenza abituale del minore) e chiedere al giudice di adottare tutti i provvedimenti che ritenga più opportuni a realizzare l’interesse del minore (e solo questo). In altre parole, sarà il magistrato a verificare se, effettivamente, l’allontanamento del nipotino dal nonno si risolve, o meno, in un pregiudizio per il piccolo. E solo nel primo caso può obbligare mamma e papà a disporre incontri dedicati appunto con gli ascendenti. Adesso anche l’Unione europea ha riconosciuto il diritto di visita ai nonni nei confronti del nipote minorenne dopo il divorzio (o la separazione) di mamma e papà. E ciò perché il regolamento Bruxelles II bis non riconosce solo in favore dei genitori la garanzia di continuare a frequentare il minore ma anche alle altre figure affettive con le quali è opportuno che l’interessato conservi relazioni personali. In primis gli ascendenti, dunque i nonni. A decidere le modalità della visita sarà ovviamente il giudice del luogo in cui il minore risiede. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea. Due coniugi che vivevano in Bulgaria si erano separati e il padre si era trasferito in Grecia insieme al bambino.
La nonna materna ha agito in tribunale chiedendo di poter vedere regolarmente il nipote un week-end al mese e di poterlo ospitare a casa propria due volte all’anno per un periodo di due o tre settimane durante le vacanze del giovane. I giudici eurounitari le hanno dato ragione. Il diritto di visita è una priorità, anche per i nonni e le norme vanno lette estensivamente. Ma a decidere deve comunque essere sempre un giudice. La Corte Europea dei diritti dell’uomo si è schierata in favore dei nonni. È del 2015 la pronuncia secondo cui sussiste una violazione dell’art. 8 Cedu, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, da parte di uno Stato che non abbia adottato tutte le misure che si possano ragionevolmente esigere per mantenere il legame familiare tra nonni paterni e nipote nel caso di separazione legale fra i genitori con affidamento del minore alla famiglia materna. La pronuncia della Corte costituisce un’interessante applicazione dei principi della Carta Europea dei diritti dell’uomo sul rispetto della vita familiare al rapporto fra nonni – paterni e nipote in una complessa situazione derivante dalla separazione dei genitori e dall’affidamento della bambina ai nonni materni.
I fatti si snodano lungo dodici anni, in cui i ricorrenti, nonni affezionati che frequentavano regolarmente la nipotina, ospitandola presso la loro abitazione anche per lunghi periodi nelle vacanze estive, vedono d’improvviso mutare la situazione per una tormentata vicenda di separazione legale fra il loro figlio e la moglie. Una vicenda che vede coinvolti i servizi sociali, anche in seguito ad un procedimento penale cui è sottoposto il padre della bambina con l’accusa di molestie sessuali, da cui peraltro viene poi pienamente assolto perché il fatto non sussiste. La minore viene affidata ai nonni materni e i servizi sociali, che ammettono libere visite da parte della madre e visite programmate da parte del padre, vietano invece ogni incontro con i nonni paterni, ritenendo, nonostante i plurimi tentativi di riavvicinamento richiesti dai ricorrenti, di dover dare esclusivo ascolto al rifiuto espresso dalla nipote. La Corte ha posto l’accento sul forte legame familiare che lega nonni e nipoti, e che come tale rientra nella protezione offerta dall’art. 8 CEDU, la cui previsione è anche rivolta ad imporre alle autorità nazionali tutte le misure idonee a garantire anche in situazioni difficili e complesse il mantenimento dei legami familiari, considerati in senso ampio e non solo limitato al rapporto tra genitori e figli.
Gli obblighi positivi che incombono sulle autorità nazionali non devono solo limitarsi a realizzare una possibilità di contatto tra i membri della famiglia, ma devono comprendere la predisposizione di tutte le misure preparatorie per raggiungere tale risultato in tempi rapidi, posto che il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra il minore ed il famigliare non convivente. D’altra parte ciò non implica affatto per le autorità un obbligo assoluto, da attuare anche mediante mezzi di coercizione, posto che occorre sempre la massima prudenza e l’attenta considerazione degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti al medesimo proprio dall’art. 8 CEDU – Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nulla può rescindere il legame profondo tra esiste tra i nonni e i nipoti. I nonni li vedono crescere, sapendo che li lasceranno prima degli altri, forse è proprio per questo che li amano più di tutti. Pochi giorni fa il nipote dodicenne di chi scrive (che sa di essere amato profondamente) dinanzi a una difficoltà si è rivolto dicendo “nonno devi vivere almeno altri sei anni, sino a quando io diventerò maggiorenne e potrò difendermi da solo”.